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Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") – Cass. n. 17257/2013

Controversia sull'esistenza del credito - Sospensione necessaria del giudizio sull'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.

Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, non si pone in via generale, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17257 del 12/07/2013

 

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