Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999
Pegno su titoli di credito costituito dal debitore in favore della banca incaricata dell'acquisto dei suddetti titoli - Fallimento del debitore - Prelazione a favore della banca - Condizioni - Emissione del titolo prima della dichiarazione di fallimento e sufficiente individuazione del titolo nell'atto costitutivo - Mancanza dell'elemento possessorio - Irrilevanza.
Nell'ipotesi in cui venga costituito dal cliente debitore a favore della banca creditrice un pegno su titoli di credito che la banca sia contestualmente incaricata di acquistare per conto del cliente e che nel negozio costitutivo vengano dedotti nella loro fungibile valenza economica e perciò individuati solo nella loro appartenenza ad un "genus", ove i suddetti titoli siano stati emessi e siano quindi esistenti nella loro specificità, è possibile, previa verifica dell'adeguatezza degli elementi di individuazione introdotti nell'atto costitutivo, pervenire al riconoscimento della immediata e automatica vigenza della garanzia reale, non solo "inter partes", ma anche nei confronti dei terzi, a nulla rilevando che i titoli non siano in possesso del costituente e nemmeno del creditore garantito, giacché le convenute modalità dell'adempimento del mandato di acquisto conferito alla banca sono sufficienti ad assicurare lo spostamento dell'elemento possessorio dal mandante alla banca mandataria, con la conseguenza che la prelazione sarà operante a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999