Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17396 del 26/08/2005 (Rv. 582923 - 01)
Privilegio ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Esclusione - Riconoscimento del privilegio in via di interpretazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione.
Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 cod. civ. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la 'ratiò del privilegio previsto dalla succitata norma è di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale è riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l'opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso; nell'appalto d'opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all'attività di impresa, sicchè l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono, mediante l'interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17396 del 26/08/2005 (Rv. 582923 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751_2