Soggettività giuridica – Cass. n. 1826/2022
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo - "Trust" - Soggettività giuridica - Mancanza - Titolarità di diritti - Esclusione - In capo al "trustee" - Sussiste - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Il "trust", previsto dall' art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 1 della l. n. 296 del 2006, non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari. Ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi¬dotato altresì di legittimazione processuale- è solo il "trustee". (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, disattendendo, a sua volta, il gravame, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo azionato dalla banca nei confronti del "trust” sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il "trustee").
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 20/01/2022 (Rv. 663754 - 01)