Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore – Cass. 5768/2022
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - Azione revocatoria - Fondo patrimoniale costituito solo dal coniuge debitore - Legittimazione passiva anche dell'altro coniuge - Configurabilità - Fondamento.
In tema di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla sua costituzione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva va riconosciuta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, con la precisazione che anche nell'ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5768 del 22/02/2022 (Rv. 664077 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901