Retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane – Cass. n. 7085/2022
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane - Impresa - Natura cooperativa e mutualistica - Idoneità a giustificare l'applicazione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Insufficienza - Requisiti ulteriori - Effettiva pertinenza del credito al lavoro dei soci - Prevalenza dell'apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci - Necessità - Ricorso a parametri diversi - Possibilità - Esclusione.
In tema di privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7085 del 03/03/2022 (Rv. 664118 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751