Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - in genere - Pegno costituito da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Effetti - Neutralizzazione del beneficio di escussione - Regresso verso la società e gli altri soci - Ammissibilità.
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato,per un debito della società, una garanzia reale - che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica "ex lege", ma non è assistita del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale - ha diritto, in caso di escussione di detta garanzia, al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7184 del 04/03/2022 (Rv. 664393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_2871, Cod_Civ_art_2263
Corte
Cassazione
7184
2022