Privilegio ex art. 8-bis della l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Credito restitutorio liquidato successivamente all'entrata in vigore - Credito garantito anteriore - Deroga al principio di irretroattività - Condizioni.
Hanno natura privilegiata ex art. 8-bis della legge n. 33 del 2015 i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle "somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia", purché la liquidazione sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito trovi titolo in un contratto concluso in precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023 (Rv. 669609 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_2745, Cod_Civ_art_2755, Cod_Civ_art_2751_2