Estensione del divieto - Criteri - Conseguimento della finalità vietata dall'ordinamento - Necessità.
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2469 del 25/01/2024 (Rv. 670068-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2744, Cod_Civ_art_1344