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Cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - formalità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 16/01/2025 (Rv. 673654-01)

Annotazioni degli atti di disposizione del credito (cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado) - Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Vicenda traslativa (o surrogatoria) del credito anteriore al pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Annotazione - Necessità.

Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 16/01/2025 (Rv. 673654-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2843, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_2916, Cod_Proc_Civ_art_596