Stampa - responsabilita' civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Diffamazione - Lesione dell'onore e della reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Allegazione e prova del pregiudizio - Necessità - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021 (Rv. 660992 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729