Generale limite della verità oggettiva della notizia – Cass. n. 4036/2021
Stampa - diritto di cronaca - Giornalismo d'inchiesta - Connotazioni - Generale limite della verità oggettiva della notizia - Peculiarità - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede - Sufficienza - Fattispecie.
Al cosiddetto "giornalismo d’inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatorio il contenuto di un libro dedicato a far luce, anche attraverso brani di conversazioni telefoniche, su vicende remote e recenti della storia della Repubblica, valorizzandone il carattere "allusivo" in applicazione del solo parametro valutativo della veridicità della notizia, ma omettendo di tenere conto dell'osservanza, da parte del giornalista, dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché del canone della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e nella valutazione della loro attendibilità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4036 del 16/02/2021 (Rv. 660598 - 01)