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Giornalista - professionisti - Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3536 del 07/02/2024 (rv. 670293-03)

Giudizi disciplinari - Professione di giornalista - Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Riferimento al procedimento disciplinare inteso come comprensivo sia della fase amministrativa che di quella giurisdizionale - Necessità - Effetti - Rilevabilità, anche d'ufficio, della prescrizione - Conseguente improseguibilità del processo.

Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto, senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3536 del 07/02/2024 (Rv. 670293-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2945