Responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4105 del 14/02/2024 (Rv. 670100-01)
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa - Deduzione della violazione del requisito della verità in luogo di quella del requisito della continenza formale - Mutamento della domanda - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è ravvisabile una mutatio libelli qualora a fondamento della domanda venga dedotta, inizialmente, la violazione del requisito della continenza formale (nella specie l'illecito accostamento del calciatore al giro delle scommesse clandestine) e, in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., la violazione del requisito della verità (intesa come omessa informazione del dubbio che gli inquirenti avrebbero formulato circa la vera identità del calciatore citato nelle intercettazioni), posto che il thema decidendum, costituito dall'accertamento della sussistenza dei presupposti della diffamazione a mezzo stampa a fini risarcitori, rimane immutato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4105 del 14/02/2024 (Rv. 670100-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059