Sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) -Cass. n. 4360/2019
Corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti ricorso per cassazione - Denuncia di violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. - Effetti della pronuncia di illegittimità sopravvenuta alla decisione impugnata o alla proposizione del ricorso - Retroattività - spese giudiziali civili - compensazione - In genere.
Nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4360 del 14/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_360_1