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Corte costituzionale - sindacato di legittimita' costituzionale - giudizio incidentale - questione incidentale di legittimita' costituzionale - deducibilita' in ogni stato e grado del giudizio - Cass. n. 8906/2020

Questione di legittimità costituzione - Pronuncia di rigetto - Riproposizione nel corso dello stesso giudizio - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In presenza di una pronuncia di rigetto, la preclusione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale nel corso dello stesso giudizio - desumibile dall'art. 137, comma 3, Cost. - opera soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: ossia le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso, nella fattispecie, che la questione di legittimità prospettata fosse inammissibile, atteso che, pur nell'identità della norma censurata, risultava diversa da quella precedentemente sollevata dal ricorrente, sia in rapporto ai parametri costituzionali, sia in rapporto alle argomentazioni poste a fondamento della denuncia di incostituzionalità).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 06)

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