Atto pubblico costitutivo di fondazione - Natura - Atto di donazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Presenza di testimoni - Necessità - Esclusione.
L'atto pubblico costitutivo di una fondazione, ai sensi dell'art. 14 c.c., avendo struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento in forma organizzata dello scopo statutario, non dà luogo ad un atto di donazione e non rientra, pertanto, fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti dell'art. 48 della l. n. 89 del 1913, nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla l. n. 246 del 2005.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017
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16409
2017