Associazioni e fondazioni - fondazioni - in genere - Interpretazione dello statuto di fondazione costituita per accettare l’eredità devoluta in proprio favore – Cass. n. 16409/2017
Sindacabilità in cassazione - Limiti – Fondamento - contratti in genere - interpretazione - in genere - contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione In genere.
L’interpretazione dello statuto di una fondazione istituita per accettare un'eredità, onde accertarne la conformità dello scopo a quello indicato dal testatore che l’ha istituita erede e verificare, pertanto, l'integrale rispetto della volontà dello stesso, va condotta - trattandosi di un atto negoziale espressione di autonomia privata, non partecipe della natura del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica - alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione entro i limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione dei citati canoni di ermeneutica contrattuale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16409 del 04/07/2017
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