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associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione - Cass. n. 4478/2018

Responsabilità del legale rappresentante subentrante - Sussistenza - Corretto adempimento degli obblighi tributari - Necessità.

In ragione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4478 del 23/02/2018

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4478

2018