Vicepresidente vicario - Potere di sostituzione del presidente - Esercizio in conformità alle previsioni dello statuto - Presunzione di potere rappresentativo - Sussistenza - Conseguenze.
In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014