Gruppo parlamentare - Natura - Durata - Responsabilità di chi agisce in nome e per conto del gruppo parlamentare - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza - Sufficienza - Esclusione - Concreto esercizio di attività negoziale per il gruppo parlamentare - Necessità.
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. a carico di colui che agisce in nome e per conto di un gruppo parlamentare, il quale, a norma dell'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati, si costituisce all'inizio di ogni legislatura, cessa al termine della stessa ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra questa e i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12817 del 06/06/2014