Skip to main content

Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione – Cass. n. 12508/2015

Inquadramento della responsabilità di chi agisce tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione - Conseguenze - Applicazione dell'art. 1957 cod. civ. - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015

 corte

cassazione

12508

2015