Obbligazioni assunte da soggetti privi di potere rappresentativo - Apparenza colpevole imputabile all'ente - Responsabilità nei confronti dei terzi – Sussistenza - Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - accertamenti del giudice di merito - incensurabilità - In genere.
L'associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all'esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall'apparente rappresentante. L'accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in tale caso, la cd. apparenza di diritto "colpevole" costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui risulta ancora censurabile il difetto di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 27/01/2015
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cassazione
1451
2015