Persona giuridica - associazioni riconosciute - amministratori - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 18/05/1976
Organo collegiale di amministrazione - composizione non conforme alla legge ed allo statuto - membri mancanti - omessa integrazione - conseguenze - organo e deliberazioni - inesistenza - atti e contratti posti in essere dal rappresentante in esecuzione di deliberazioni inesistenti - nullita assoluta.*
E giuridicamente inesistente l'organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) allorche la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie, per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale. Di conseguenza gli Atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell'ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall'organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili ne ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti. ( V 2581/64; ( V 506/65).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 18/05/1976