Persona giuridica - associazioni non riconosciute - scioglimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 11/05/1977
Estinzione - disciplina applicabile - locazioni e sublocazioni stipulate da una associazione non riconosciuta estinta - pendenza.*
In materia di Estinzione delle associazioni non riconosciute, mancando una normativa giuridica specifica, deve farsi ricorso, in assenza di una diversa volontà espressa degli associati, alle Disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute (artt 27, 29 e 30 cod civ), secondo cui dopo lo scioglimento dell'associazione non potranno compiersi nuove operazioni e dovrà procedersi alla liquidazione, con la possibilità di avvalersi a detti effetti, in via analogica e con gli opportuni limiti e adattamenti del caso, delle Disposizioni di cui agli artt 11 - 21 disp att cod civ. conseguentemente, l'Estinzione della associazione non riconosciuta non determina l'automatico venir meno dei contratti di locazione e di sublocazione dalla medesima stipulati, i quali rimangono pendenti in attesa di assetto e definizione nel corso della liquidazione. ( V 2572/73, mass n 366032).*
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 11/05/1977