associazioni e fondazioni - associazioni riconosciute - Deliberazione dell'assemblea - Impugnazione - Legittimazione attiva dell'associazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di associazioni, l'art. 23 c.c. non annovera, tra i soggetti legittimati ad impugnare la deliberazione assembleare, l'associazione dalla quale la deliberazione promana, consentendo l'annullamento di tali deliberazioni solo su istanza degli associati, degli organi dell'ente e del pubblico ministero; l'associazione è, infatti, legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, perché da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura, e sarebbe inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.
Corte Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16396 del 10/06/2021 (Rv. 661586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0023, Cod_Civ_art_2377, Cod_Proc_Civ_art_081
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cassazione
16396
2021