Associazioni non riconosciute – Cass. n. 19057/2021
Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute (associazioni di mutuo soccorso) - ordinamento ed amministrazione - Persona giuridica - Associazioni non riconosciute - Amministrazione e ordinamento - Disciplina - Ricorso all'analogia - Fusione - Applicazione dell'art 2504 c.c.
Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell'organismo nato dalla unificazione.(Principio applicato a fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 42 bis c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19057 del 06/07/2021 (Rv. 662043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0036, Cod_Civ_art_0037, Cod_Civ_art_2504, Cod_Civ_art_0042 bis