Contratti di borsa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall'intermediario - Ammissibilità - Condizioni
La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421