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Contratti di borsa - Intermediari finanziari – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 857 del 17/01/2020 (Rv. 656687 - 01)

Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Sufficienza - Abuso dei poteri da parte del preposto - Irrilevanza - Condotta anomala del danneggiato - Rilevanza - Fondamento.

In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 857 del 17/01/2020 (Rv. 656687 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049

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