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Contratti di borsa - Investimento fuori sede - Sollecitazione tramite promotore finanziario – Cass. n. 9460/2020

Obblighi dell'intermediario - Consegna del prospetto informativo - Sufficienza - Esclusione - Illustrazione del prodotto - Necessità.

in tema di intermediazione finanziaria, nel vigore dell'art. 36 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, in caso di collocamento fuori sede tramite promotori degli strumenti e degli altri prodotti finanziari, la consegna del prospetto informativo redatto dall'emittente e degli altri documenti informativi è adempimento necessario, ma non sufficiente, per soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, come evidenziato dalla previsione degli ulteriori oneri d'informazione previsti al comma 1, lett. b) e c), della detta disposizione, dovendo quest'ultimo operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9460 del 22/05/2020 (Rv. 657682 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1336

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