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Contratti di borsa – Intermediazione finanziaria - Nullità protettive - Cass. n. 10505/2020

 Eccezione di buona fede dall'intermediario - Cedole medio tempore riscosse dall'investitore- Limite quantitativo alla domanda di indebito oggettivo.

Nel caso in cui l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020 (Rv. 657894 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2033

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cassazione

10505

2020