Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi di informazione dell'intermediario - Dichiarazioni del cliente ex art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 - Dovere di "diffidenza" - Insussistenza.
BORSA
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
INFORMAZIONE
In tema di intermediazione finanziaria, non è ravvisabile in capo all'intermediario professionale la sussistenza di un obbligo di "diffidenza" nei confronti del cliente che, avendo addotto nel contesto delle dichiarazioni ex art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 un'alta propensione al rischio e l'intento di perseguire un'elevata redditività degli investimenti, benché dettagliatamente informato sulle criticità delle operazioni conseguentemente prospettategli, abbia nondimeno liberamente scelto di compierle.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020 (Rv. 658607 - 01)
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