Contratti di borsa - intermediazione mobiliare - Obblighi di informazione dell'intermediario - Contenuto.
BORSA
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
INFORMAZIONE
In tema di intermediazione mobiliare, la banca intermediaria prima di effettuare le relative operazioni ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione idonea a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto con il cliente avuto riguardo alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria di questo, sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18121 del 31/08/2020 (Rv. 658608 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218
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