Contratti per la gestione di portafogli – Cass. n. 23568/2020
Contratti di borsa - Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale (cd. "benchmark") - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, il "benchmark", cioè la linea d'investimento prescelta dal cliente, di cui all'art. 42 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, importa la costituzione di obblighi di condotta da parte del gestore, rappresentando un parametro di riferimento coerente con i rischi della gestione, al quale devono essere commisurati i risultati di questa; pertanto il "benchmark" prescelto, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l'adeguatezza dell'attività dell'intermediario, derivandone che, ove la gestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dall'investitore, l'intermediario risponde delle perdite che il cliente abbia subito in conseguenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23568 del 27/10/2020 (Rv. 659598 - 01)