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Intermediazione finanziaria – Cass. n. 23569/2020

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria- Disciplina dell'offerta fuori sede ex art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) - Inapplicabilità - Presupposti.

In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF), nella vigenza del Reg. Consob n. 16190 del 2007, non è sufficiente che la promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23569 del 27/10/2020 (Rv. 659238 - 01)

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