Rifiuto per motivi religiosi di cure mediche - Paziente incapace di intendere e di volere all'atto del ricovero - Ammissibilità di un dissenso alle cure manifestato "ex ante" - Condizioni.
Il paziente che, per motivi religiosi (o di diversa natura), intendesse far constare il proprio dissenso alla sottoposizione a determinate cure mediche, per l'ipotesi in cui dovesse trovarsi in stato di incapacità naturale, ha l'onere di conferire ad un terzo una procura "ad hoc" nelle forme di legge, ovvero manifestare la propria volontà attraverso una dichiarazione scritta che sia puntuale ed inequivoca, nella quale affermi espressamente di volere rifiutare le cure quand'anche venisse a trovarsi in pericolo di vita.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23676 del 15/09/2008