Azione di cessazione del fatto lesivo - Condizioni - Possibilità di un pregiudizio (derivante dall'utilizzazione indebita del nome) - Sufficienza - Accertamento in concreto della detta possibilità - Necessità.
In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 cod. civ., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11129 del 16/07/2003