Immagine - Divulgazione senza consenso dell'interessato - Liceità - Limiti.
Ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016