Autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine - Consenso - Natura giuridica - Negozio unilaterale - Revocabilità - Non essenzialità della previsione del compenso.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 29/01/2016