Personalità (diritti della) - riservatezza - immagine - tutela - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27381 del 06/12/2013
Notizie già divulgate dall'interessato - Valore di consenso tacito al loro trattamento - Esclusione - Apprezzamento di un idoneo interesse pubblico - Necessità - Fattispecie.
In tema di privacy, la circostanza che i dati personali siano stati resi noti alla stampa direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall'art. 137, ultimo comma, del d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196 concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, in ispecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza e al diritto alla non divulgabilità del proprio domicilio. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante che le sembianze ed i dati della figlia minore fossero stati già diffusi in precedenza direttamente dagli interessati, così come si è ritenuta non divulgabile la foto della palazzina di residenza, trattandosi di una piccola località, che consentiva una facile ricostruzione dell'indirizzo della privata dimora).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 27381 del 06/12/2013