Personalita' (diritti della) - vita ed integrita' fisica - integrita' fisica - atti di disposizione del proprio corpo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29548 del 14/11/2019 (Rv. 656245 - 01)
Diritto di scelta del luogo di sepoltura Diritto della persona - Trasferimento "mortis causa" - Esclusione - Mancata scelta da parte del titolare - Diritto di scelta dei congiunti - Criteri di prevalenza - domanda di trasferimento della salma - Poteri del giudice.
Lo "jus eligendi sepulchrum" rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento "mortis causa"; ove, tuttavia, la "electio" non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "ius coniugii" sullo "ius sanguinis" e di questo sullo "ius successionis". Una volta eseguita la scelta indicata dal congiunto, il giudice, accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l'esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29548 del 14/11/2019 (Rv. 656245 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0005