Danno patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri.
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020 (Rv. 657144 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
DIRITTI DELLA PERSONALITA’
ONORE (REPUTAZIONE)
RISARCIMENTO DEL DANNO