Personalita' (diritti della) - onore (reputazione) - risarcimento del danno - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 (Rv. 657006 - 01)
Danno all'immagine ed alla reputazione - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Onere di allegazione e prova - Necessità - Quantificazione - Criteri - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Contestazione in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione.
Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 (Rv. 657006 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729
DIRITTI DELLA PERSONALITA'
ONORE REPUTAZIONE
RISARCIMENTO DEL DANNO