Personalita' (diritti della) - riservatezza - Protezione dei dati personali - Provvedimento del Garante - Impugnazione - Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.
In tema di protezione dei dati personali, il privato che impugni il provvedimento del Garante non può limitarsi a denunciare la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la lesione della propria pretesa partecipativa, ma deve indicare o allegare gli elementi di fatto o valutativi che, se acquisiti, avrebbero potuto influire sulla decisione finale, poiché le garanzie procedimentali non costituiscono un mero rituale formalistico e il menzionato difetto di comunicazione è ininfluente ove risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020
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cassazione
29584
2020