Trattamento dei dati personali - Finalità giornalistiche – Cass. n. 29584/2020
Personalita' (diritti della) - riservatezza - Trattamento dei dati personali - Finalità giornalistiche - Esimente di cui all'art. 2 del codice deontologico - Limiti - Sostituzione di persona - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ma pur sempre nel rispetto, tra l'altro, del codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003, il quale, all'art. 2, in alcuni casi, consente al giornalista di acquisire informazioni celando la propria identità ma, in nessun caso, autorizza la sostituzione di persona, trattandosi di artificio irrispettoso dell'altrui dignità, come tale vietato dallo stesso art. 2 del menzionato codice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto illecita l’acquisizione di notizie private mediante l'imitazione, abilmente realizzata durante il corso di una telefonata, della voce di un soggetto che si trovava in rapporto privilegiato con l’interlocutore).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29584 del 24/12/2020