Personalità' (diritti della) - riservatezza - Trattamento dati personali - Consenso - Validità - Requisiti - Archivio informativo su piattaforma preordinata all'elaborazione di profili reputazionali - Difetto di trasparenza dello schema esecutivo dell'algoritmo - Conseguenze.
In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; ne consegue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire punteggi di affidabilità, il requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14381 del 25/05/2021 (Rv. 661373 - 01)