Personalità (diritti della) - riservatezza - Diritti della personalità - Trattamento dati personali - Enti pubblici a base elettorale - Trattamento dei dati giudiziari del corpo elettorale - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva di dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale ed i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una finalità di rilevante interesse pubblico ed è consentito, nei limiti indicati dall'art. 65 del d.lgs. n. 196 del 2003, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili, in modo da predeterminare e circoscrivere l’attività discrezionalmente consentita.
Corte Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 17208 del 16/06/2021 (Rv. 661592 - 01)
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