Violazione delle disposizioni impartite – Cass. n. 21234/2021
Personalità' (diritti della) - riservatezza - Protezione dei dati personali - Preposto al trattamento dei dati - Posizione di mero responsabile - Condizioni - Violazione delle disposizioni impartite - Assunzione della qualità di effettivo titolare del trattamento - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione dei dati personali, affinché ricorra il fatto del "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 4, lett. g), e dell'art. 29 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di preposizione di un soggetto al trattamento dei dati, è necessario che il trattamento da parte del preposto si svolga nell'osservanza delle istruzioni impartite dal "titolare", con la conseguenza che, ove non vi sia tale osservanza, il "responsabile" potrà essere riconosciuto come effettivo "titolare", in ragione dell'autonomia decisionale e gestionale manifestata nell'aver disatteso le disposizioni a lui impartite. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha ritenuto che non potesse essere qualificato come mero "responsabile" del trattamento il preposto che aveva indebitamente attivato contratti, schede e servizi telefonici non richiesti dagli interessati).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21234 del 23/07/2021 (Rv. 662183 - 01)