Diritto del nato da parto anonimo ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre – Cass. n. 22497/2021
Personalità' (diritti della) - identità' personale - Diritto del nato da parto anonimo ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre - Sussistenza - Finalità - Diversità dal diritto di accesso alle origini - Condizioni di esercizio - Anonimato della donna anche nei confronti del figlio - Necessità - Fattispecie.
Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di ottenere le informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili; tale facoltà è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente. Ne consegue che l'esercizio del diritto deve essere garantito con modalità tali da tutelare l'anonimato della donna "erga omnes", anche verso il figlio, e la richiesta, meramente cartolare, di consultazione dei dati, quali ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica della partoriente, potrà comportare, non potendosi consentire un accesso indiscriminato al documento sanitario in oggetto, un diritto di accesso sulla base di un quesito specifico, non esplorativo, relativo a determinati dati sanitari, con l'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza, e quindi la non identificabilità, della madre biologica. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui al figlio nato da parto anonimo è stato negato l'accesso alla conoscenza delle origini familiari, non essendo possibile acquisire un valido consenso dalla madre, divenuta incapace, ma è stato comunque riconosciuto, nei limiti indicati, il diritto di accesso ai dati sanitari della genitrice).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22497 del 09/08/2021 (Rv. 662305 - 02)