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Verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l'anonimato – Cass. n. 22497/2021

Personalità' (diritti della) - identità' personale - Diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini - Sussistenza - Limiti - Verifica della persistenza della volontà della madre di mantenere l'anonimato - Modalità attuative - Stato di incapacità della madre - Rispetto della dignità della donna - Necessità - Abrogazione dell'art. 177 del d.lgs. n. 196 del 2003 ad opera dell'art. 27 del d.lgs. n. 101 del 2018 - Irrilevanza.

 

Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a conservare l'anonimato, e deve pertanto consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, occorrendo però tutelare anche l'equilibrio psico fisico della genitrice; pertanto il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta di anonimato, e non rileva, ai fini dell'applicazione di queste regole, l'abrogazione dell'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, che aveva sostituito all'art. 28 della l. n. 183 del 1984, il comma 7, che inibiva il diritto alla conoscenza delle origini del nato da parto anonimo, sia perché il limite alla conoscenza di cui all'art. 28, comma 7, era già stato introdotto con la legge n. 149 del 2001, sia perché deve tenersi conto dell'intervento additivo di principio, cui ha provveduto la Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22497 del 09/08/2021 (Rv. 662305 - 01)

 

Corte

Cassazione

22497

2021